Stop Ryanair e Wizz per bagagli

by Mino Falangone

E’ da circa un mese che si parla della nuova policy bagagli di Ryanair e Wizz Air e la conseguente indagine da parte dell’Antitrust per “politica commerciale scorretta“.

L’Avv. Mino Falangone di Risarcimento Viaggi, ci spiega tutto.

Nelle scorse settimane, Ryanair aveva stabilito che a partire dal 1 Novembre la tariffa standard dei biglietti avrebbe incluso la possibilità di portare con se un unico bagaglio a mano di dimensioni molto ridotte, da poter infilare sotto il sedile.
Per portare a bordo un secondo bagaglio a mano, come i trolley che le altre compagnie di norma imbarcano gratuitamente, era previsto un sovrapprezzo fra 8 e 10 euro.
Ryanair aveva spiegato che la nuova policy avrebbe reso l’imbarco di passeggeri e bagagli più rapido e diminuito i ritardi. L’azienda stimava anche che il 60% dei passeggeri non sarebbe stato interessato dalla modifica.

Nei giorni antecedenti il 1 Novembre è giunto nei confronti della compagnia irlandese un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nota come Antitrust , che ha imposto la sospensione di tale regola.

Cerchiamo di capire con delle semplici risposte cosa viene contestato dall’Autorità italiana e quali sono gli scenari che si potrebbero verificare:

  • In primis, l’Antitrust ritiene che scorporare il costo per imbarcare un trolley dal biglietto standard comporta una «falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo», che induce «in errore il consumatore medio circa il prezzo del servizio».
    Tale regola costituisce una pratica commerciale in violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22 del Codice del Consumo poiché scorpora ex ante dalla tariffa standard di un onere non eventuale e prevedibile quale è appunto il trasporto del bagaglio. La Corte di Giustizia Europea intervenendo in un caso analogo ha precisato come “i bagagli non registrati […] devono essere considerati un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri e […] il trasporto di questi non può, conseguentemente, essere sottoposto ad un supplemento di prezzo, a condizione che tali bagagli a mano posseggano taluni requisiti ragionevoli, in termini di peso e dimensioni, e soddisfino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza“.

Ryanair promuove la propria offerta di servizi di trasporto mediante l’illustrazione incompleta del prezzo proposto, non includendo il prezzo del bagaglio a mano grande, elemento indispensabile e non evitabile del trasporto, falsamente rappresentato come costi non preventivabili ex ante.

In tal modo si nasconde dunque al consumatore un aumento non trasparente del prezzo finale del trasporto, con l’effetto di falsare il comportamento del consumatore medio che non è in grado di poter comprendere l’effettivo prezzo applicato, né di comparare le tariffe proposte dagli altri vettori.

  • La possibilità di portare un solo bagaglio a mano di piccole dimensioni, idoneo ad occupare uno spazio ridotto, soltanto quello sottostante i sedili, non appare ragionevole ai fini di trasportare tutti gli effetti personali del consumatore, né ai fini del rispetto delle prescrizioni applicabili in materia di sicurezza, in considerazione dello spazio disponibile per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile.
    Ciò che si contesta è dunque l’esiguità del quantitativo messo a disposizione.

In definitiva  quindi il provvedimento cautelare emesso contro Ryanair non è una limitazione e/o interferenza nella libertà delle scelte commerciali del vettore bensì ha come oggetto quello di imporre alla compagnia una modalità di presentazione del servizio tale da consentire al consumatore finale di conoscere fin dal primo contatto il prezzo finale da pagare che deve comprendere tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione nonché l’ammissione di un bagaglio a mano di dimensioni minime pari almeno a quelle degli altri vettori.

Risulta evidente invece il tentativo da parte della compagnia di spingere un elevato numero di consumatori ad acquistare un supplemento rispetto alla tariffa standard per usufruire di un servizio (quale è quello del trasporto bagagli) che rappresenta invece un elemento essenziale.
In virtù della nuova policy, la società irlandese ha ridotto di oltre il 60% lo spazio disponibile per il trasporto del bagaglio a mano, destinando allo stesso solo lo spazio sottostante i sedili.
Di talché, gran parte dello spazio dedicato ai bagagli a mano, le cappelliere, viene ad essere precluso dalla funzione di scopo che riveste, per utilizzarlo e venderlo come un servizio supplementare.

Per comprendere in termini pratici quanto sopra descritto è sufficiente immaginare l’ipotesi in cui per un determinato volo si faccia una ricerca per il tramite di un comparatore: l’utente medio è nella condizione di valutare le differenze tra il costo del biglietto Ryanair e quello degli altri vettori?

L’eventuale minore costo del biglietto Ryanair rispetto a quello delle altre compagnie aeree confrontate sarà effettivamente quello definitivo di acquisto e comprenderà i medesimi servizi essenziali (trasporto bagagli) proposti anche dagli altri?

Oppure l’utente sceglierà il prezzo solo in base all’importo che gli si presenta davanti salvo poi scoprire in seguito che lo stesso non è quello rappresentato?

Dalle indagini espletate dall’Antitrust è emerso che tutte le altre compagnia aeree consentono di trasportare un bagaglio di dimensioni ben più elevate della borsa piccola (adesso ammessa da Ryanair come unico bagaglio a mano incluso nella tariffa standard), peraltro in aggiunta alla borsetta o portadocumenti.

Adesso Ryanair avrà 5 giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per far valere le proprie ragioni.
Siamo curiosi di capire quali saranno le argomentazioni a sostegno di tale scelta commerciale.

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